(art. 21 LFPr)
1 La scuola professionale di base riunisce le formazioni di base in unità appropriate dopo aver sentito le organizzazioni competenti del mondo del lavoro. Essa tiene conto in tale contesto del legame fra i contenuti delle attività professionali come anche delle peculiarità delle persone in formazione.
2 Essa designa le persone di riferimento per le persone in formazione ed eventualmente per la loro azienda di tirocinio.
3 In caso di prestazioni scolastiche che compromettono il successo della formazione di base ad impostazione aziendale o in caso di comportamento inadeguato della persona in formazione, la scuola professionale di base prende contatto con l’azienda di tirocinio. Essa sente preventivamente la persona in formazione.
(Art. 21 VPETA)
1 Following consultation with the corresponding professional organisations, the VET school shall structure VET programmes into coherent modules. When doing so, the VET school shall take account of the skills and competences required for the occupation as well as the specific needs of learners.
2 The VET school shall designate a person whom learners and, if necessary, the host company may contact.
3 If poor performance in the classroom instruction segment compromises the learner’s ability to successfully complete the dual-track VET programme or if the learner’s conduct is unsatisfactory, the VET school shall first discuss the matter with the learner and then contact the host company.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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