(art. 17 cpv. 2, 18 cpv. 2 LFPr)
1 Rispetto alle formazioni professionali di base triennali e quadriennali, la formazione professionale di base biennale trasmette qualifiche professionali specifiche e più semplici. Essa tiene conto delle condizioni individuali delle persone in formazione attraverso un’offerta formativa particolarmente differenziata e una didattica adeguata.
2 Le ordinanze in materia di formazione professionale di base biennale considerano la possibilità di un successivo passaggio a una formazione di base triennale o quadriennale.
3 La durata della formazione professionale di base biennale può essere abbreviata o prolungata al massimo di un anno.
4 Se il successo della formazione è a rischio, l’autorità cantonale decide, sentiti la persona in formazione e l’operatore della formazione, in merito a un competente sostegno individuale.
5 Il competente sostegno individuale non copre soltanto gli aspetti scolastici, bensì tutti gli aspetti determinanti per la formazione e inerenti al contesto esistenziale della persona in formazione.
(Art. 17 para. 2 and 18 para. 2 VPETA)
1 Compared to three-year and four-year VET programmes, two-year VET programmes provide learners with specific vocational qualifications that are easier to acquire. They take account of the individual capabilities of learners by offering them a particularly broad range of courses and a personalised teaching approach.
2 VET ordinances for two-year VET programmes include provisions enabling learners to subsequently enrol in the three-year or four-year VET programme.
3 Two-year VET programmes may be extended or shortened by no more than one year.
4 If a learner runs the risk of not completing a VET programme, the cantonal authorities shall, after listening to the learner and the VET school, decide whether competent individual tutoring should be provided to the learner in question.
5 Competent individual tutoring not only includes classroom instruction but all relevant areas of training that the learner requires.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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