Tutte le persone che hanno aiutato i profughi ai sensi degli articoli 1 e 2 sono pienamente riabilitate.
All persons who assisted refugees in terms of Articles 1 and 2 shall be fully rehabilitated.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.