Tutte le sentenze passate in giudicato pronunciate dalla giustizia militare o dai tribunali penali federali o cantonali ordinari contro persone che hanno aiutato i profughi ai sensi degli articoli 1 e 2 sono annullate.
All judgements issued by military tribunals and the civilian criminal courts of the Confederation and the cantons against persons who assisted refugees in terms of Articles 1 and 2 shall be annulled.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.