Nel procedimento penale, gli atti d’istruzione eseguiti dalle autorità dello Stato richiedente secondo il diritto di questo sono equiparati a quelli svizzeri corrispondenti.
Any investigative measure carried out by the authorities of the requesting State under its law shall be considered equivalent to a corresponding Swiss investigative measure.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.