1 La confidenzialità delle informazioni, compreso il segreto istruttorio, è garantita.
2 La protezione dei dati personali è retta dal diritto dello Stato nel quale si svolge l’atto d’istruzione.
1 The confidentiality of the information, including the confidentiality of the investigation, must be preserved.
2 The protection of personal data is governed by the law of the state in which the investigative measure is carried out.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.