1 Gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi.
2 I diritti giusta il capoverso 1 possono essere limitati soltanto nei seguenti casi:
3 Il diniego d’esame o di partecipazione al procedimento dev’essere ristretto agli atti e operazioni soggetti a segreto.
1 The persons entitled may participate in the proceedings and have access to the files provided this is necessary to safeguard their interests.
2 The rights provided for in paragraph 1 may be limited only:
3 Access to the files or participation in the proceedings may only be denied in the case of files or procedural measures for reasons of confidentiality.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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