1 I documenti chiesti a un’autorità svizzera possono essere notificati mediante semplice consegna al destinatario o per mezzo della posta.
2 Il Consiglio federale può dichiarare ammissibile la notificazione di documenti provenienti dall’estero direttamente al destinatario in Svizzera. Esso disciplina le condizioni.
3 La notificazione si ha per avvenuta qualora l’accettazione o la non accettazione del documento è confermata per scritto.
1 Where a Swiss authority is requested to serve documents, service may be effected by personal or postal delivery to the recipient.
2 The Federal Council may permit the direct service of documents from abroad to the recipient in Switzerland. It shall determine the conditions for such service.
3 Service is presumed to be effected if acceptance or refusal to accept has been confirmed in writing.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.