1 Il fermo e il sequestro conservativo devono essere comunicati all’Ufficio federale.
2 Essi sono mantenuti sino alla decisione circa il carcere in vista d’estradizione il più tardi però fino al terzo giorno feriale successivo al fermo.
1 Arrest and seizure shall be reported to the Federal Office.
2 They shall continue until a decision concerning the detention awaiting extradition is issued but at the latest until the third workday after the arrest.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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