Oltre ai documenti citati nell’articolo 28 capoverso 3 devono essere allegati alla domanda: l’originale o una riproduzione ufficialmente certificata conforme della decisione penale esecutoria, dell’ordine di arresto o di un altro atto di uguale efficacia giuridica, allestito secondo le prescrizioni dello Stato richiedente.
In addition to the documents specified in Article 28 paragraph 3, the following shall be enclosed with the request: the original or an officially authenticated copy of an enforceable judgment, of an arrest warrant or of any other document issued in accordance with the regulations of the requesting State and having the same effect.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.