1 L’autorità federale o cantonale incaricata di trattare una domanda di assistenza giudiziaria può ordinare la trasmissione all’estero di dati elettronici relativi al traffico informatico prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria, se:
2 Tali dati non possono essere utilizzati come mezzi di prova prima che la decisione in merito alla concessione e alla portata dell’assistenza giudiziaria sia passata in giudicato.
3 La decisione di cui al capoverso 1 e, se del caso, l’ordine e l’autorizzazione della sorveglianza devono essere tempestivamente comunicati all’Ufficio federale.
57 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del DF del 18 mar. 2011 (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6293; FF 2010 4119).
1 The federal or cantonal authority dealing with a request for mutual assistance may order the transmission of electronic communications traffic data to another State before conclusion of the mutual assistance proceedings if:
2 The data may not be used in evidence before the ruling on granting and the extent of mutual assistance is legally binding.
3 Notice of the ruling under paragraph 1 and any order or authorisation for surveillance must be given to the Federal Office immediately.
58 Inserted by Art. 2 No 2 of the FD of 18 March 2011 (Council of Europe Convention on Cybercrime), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 6293; BBl 2010 4697).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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