1 L’Ufficio federale gestisce un sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche, che può contenere dati degni di particolare protezione trattati nell’ambito delle forme di collaborazione previste dalla presente legge. Questi dati possono essere trattati per:
2 Per adempiere gli scopi enunciati nel capoverso 1, il sistema contiene:
3 L’Ufficio federale di polizia, la Segreteria di Stato della migrazione33 e le unità del Servizio delle attività informative della Confederazione competenti per l’esecuzione della legge federale del 21 marzo 199734 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna hanno accesso ai dati di cui al capoverso 2 lettera a mediante una procedura di richiamo.35 L’Ufficio federale di polizia ha parimenti accesso ai dati di cui al capoverso 2 lettera b, nella misura in cui esegue i compiti previsti dalla presente legge.
4 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne:
33 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.
35 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 4 dic. 2009 sull’adeguamento di disposizioni legali in seguito all’istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921).
1 The Federal Office of Justice shall run a personal data, file and process management system that may contain sensitive personal data obtained through forms of cooperation governed by this Act. This data may be processed in order to:
2 In order to comply with the processing purposes mentioned in paragraph 1, the system shall contain:
3 The Federal Office of Police and the State Secretariat for Migration35 and the units of the Federal Intelligence Service responsible for the implementation of the Federal Act of 21 March 199736 on Measures to Safeguard Internal Security shall have online access to the data defined in paragraph 2 letter a.37 If the Federal Office of Police carries out the tasks of the Federal Office of Justice under this Act, it shall also have online access to the data defined in paragraph 2 letter b.
4 The Federal Council shall specify the details, and in particular:
35 The name of this administrative unit was amended by Art. 16 para. 2 of the Publications O of 17 Nov. 2004 (AS 2004 4937), in force since 1 Jan. 2015.
37 Amended by No I 4 of the O of 4 Dec. 2009 on the Amendment of Legislation due to the Establishment of the Federal Intelligence Service, in force since 1 Jan. 2010 (AS 2009 6921).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.