1 Se una società straniera assume una società svizzera, se si unisce a quest’ultima in una nuova società straniera o se una società svizzera opera una scissione in società straniere, l’azione tendente al controllo delle quote sociali e dei diritti societari di cui all’articolo 105 della legge del 3 ottobre 2003105 sulla fusione può essere promossa anche presso la sede svizzera del soggetto giuridico trasferente.
2 Il luogo dell’esecuzione e il foro svizzeri sussistono dopo la cancellazione fino a quando i creditori o i titolari di quote siano stati soddisfatti o i loro crediti garantiti.
104 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
1 Foreign decisions relating to claims concerning company law are recognised in Switzerland:
2 Foreign decisions relating to claims concerning public issues of equity or debt securities based on prospectuses, circulars or similar publications are recognised in Switzerland if they were rendered in the state in which the equity or debt securities were issued, provided the defendant was not domiciled in Switzerland.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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