Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 29 Diritto internazionale privato
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 29 Private International Law

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

291 Federal Act on Private International Law (PILA)

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Art. 164

1 Una società iscritta nel registro di commercio svizzero può essere cancellata soltanto se la relazione di un perito revisore abilitato attesta che i creditori hanno ottenuto garanzie, sono stati soddisfatti conformemente all’articolo 46 della legge del 3 ottobre 2003101 sulla fusione o consentono alla cancellazione.102

2 Se una società straniera assume una società svizzera, se si unisce a quest’ultima in una nuova società straniera o se una società svizzera opera una scissione in società straniere, è inoltre necessario:

a.
provare che la fusione o la scissione ha acquisito validità giuridica secondo il diritto applicabile alla società straniera; e
b.103
che un perito revisore abilitato attesti che la società straniera ha attribuito ai soci della società svizzera le quote sociali o i diritti societari cui hanno diritto oppure ha versato o garantito un conguaglio o un’indennità eventuali.

100 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

101 RS 221.301

102 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

103 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

Art. 164b

The submission of a foreign company to another foreign law as well as a merger, a demerger or a transfer of assets and liabilities between foreign companies are recognised in Switzerland, provided it is valid pursuant to the foreign laws concerned.

109 Inserted by Annex No 4 of the Mergers Act of 3 Oct. 2003, in force since 1 July 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.