Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 29 Diritto internazionale privato
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 29 Private International Law

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

291 Federal Act on Private International Law (PILA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 121

1 Il contratto di lavoro è regolato dal diritto dello Stato in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro.

2 Se il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro in più Stati, il contratto è regolato dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o, in subordine, di domicilio o di dimora abituale del datore di lavoro.

3 Le parti possono sottoporre il contratto di lavoro al diritto dello Stato di dimora abituale del lavoratore ovvero della stabile organizzazione, di domicilio o di dimora abituale del datore di lavoro.

Art. 121

1 Employment contracts are governed by the law of the state in which the employee habitually performs their work.

2 If the employee habitually performs their work in several states, the employment contract is governed by the law of the state of the establishment or, in the absence of an establishment, of the domicile or habitual residence of the employer.

3 The parties may submit the employment contract to the law of the state in which the employee has their habitual residence or in which the employer has their establishment, domicile or habitual residence.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.