1 La compravendita di cose mobili corporee è regolata dalla convenzione dell’Aia del 15 giugno 195570 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee.
2 È fatto salvo l’articolo 120.
1 Sales of tangible movable property are governed by the Hague Convention of 15 June 195573 on the Law Applicable to International Sales of Goods.
2 Article 120 is reserved.
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