1 Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell’esecuzione può ordinare:
1bis Se la decisione prevede un divieto secondo l’articolo 28b CC162, il giudice dell’esecuzione può, ad istanza dell’attore, ordinare una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC.163
2 La parte soccombente e i terzi devono fornire le necessarie informazioni e tollerare le necessarie ispezioni.
3 La persona incaricata dell’esecuzione può far capo all’aiuto dell’autorità competente.
163 Introdotto dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
1 If the decision relates to a declaration of intent, the enforceable decision takes the place of the declaration.
2 If the declaration concerns a public register, such as the land register or the commercial register, the court making the decision shall issue the required instructions to the registrar.
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