1 Il giudice dell’esecuzione esamina d’ufficio se le condizioni d’esecutività sono adempiute.
2 Assegna un breve termine alla parte soccombente affinché presenti le proprie osservazioni.
3 Materialmente, la parte soccombente può obiettare che successivamente alla comunicazione della decisione sono intervenute circostanze che ostano all’esecuzione, in particolare l’adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta. L’adempimento della prestazione e la dilazione devono essere provati mediante documenti.
Decisions providing for conditional performance or performance that is subject to counter-performance may not be enforced until the enforcement court has determined that the condition is fulfilled or that the counter-performance has been duly offered, rendered, or guaranteed.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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