Dopo la chiusura della procedura di esame, la segreteria ordina che la decisione della Commissione della concorrenza sia pubblicata sul Foglio federale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. La pubblicazione menziona la ditta e la sede delle imprese partecipanti; contiene inoltre una breve descrizione del progetto di concentrazione e un riassunto dei motivi e del dispositivo della decisione.
On completion of the investigation, the Secretariat shall arrange for the publication of the decision of the Competition Commission in the Federal Gazette and the Swiss Official Trade Journal. The publication shall contain the name and domicile of the undertakings concerned, a brief description of the planned concentration, a summary account of the grounds for the decision and the decision itself.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.