1 Il detentore di una collezione di dati adotta, in particolare per i trattamenti automatizzati di dati personali, le misure tecniche e organizzative appropriate alla realizzazione soprattutto dei seguenti obiettivi:
2 Le collezioni di dati devono essere organizzate in modo da permettere alla persona interessata di esercitare i diritti d’accesso e di rettifica.
1 The controller of the data file shall, in particular for the automated processing of personal data, take the technical and organisational measures that are suitable for achieving the following goals in particular:
2 The data files must be structured so that the data subjects are able to assert their right of access and their right to have data corrected.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.