1 Le istanze inviate all’IPI devono essere depositate in una lingua ufficiale della Confederazione.
2 L’IPI può chiedere che i documenti probatori che non sono inoltrati in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l’esattezza della traduzione.
1 Submissions to the IPI must be made in an official language of the Confederation.
2 Where official documents of evidence are not submitted in an official language, the IPI may request a translation and a certificate of its accuracy.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.