1 Il brevetto non è opponibile a chi, in buona fede, prima della data di deposito della domanda di brevetto o della data di priorità, utilizzava l’invenzione professionalmente in Svizzera o vi aveva fatto a tal scopo speciali preparativi.75
2 Questi può sfruttare l’invenzione per i bisogni della sua azienda; siffatto diritto può essere trasmesso, tra vivi o per successione, soltanto insieme con l’azienda.
3 Gli effetti del brevetto non si estendono ai veicoli che si trovano nella Svizzera solo di passaggio e ai loro congegni.
75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).
1 A patent may not be invoked against any person who, prior to the filing or priority date of the patent application, was commercially using the invention in good faith in Switzerland or had made special preparations for that purpose.79
2 Any such person under paragraph 1 may use the invention for the purposes of their trade or business; this right may be transferred or bequeathed only together with the trade or business.
3 A patent has no effect with regard to vehicles which are only temporarily in Switzerland, nor to equipment attached to these vehicles.
79 Amended by No I of the FA of 17 Dec. 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1997 1997; BBl 1976 II 1).
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