1 Il richiedente o il titolare del brevetto può autorizzare terzi a utilizzare l’invenzione (concessione di licenze).
2 Se la domanda di brevetto o il brevetto appartengono a più persone, una licenza può essere concessa solo con il consenso di tutti gli aventi diritto.
3 Le licenze non iscritte nel registro dei brevetti non sono opponibili a chi abbia in buona fede acquistato diritti sul brevetto.
1 The patent applicant or the proprietor of the patent may grant third parties the right to use the invention (grant of licences).
2 Where the patent application or the patent is owned by two or more persons, a licence may not be granted without the consent of all entitled persons.
3 Licences of third parties not recorded in the Patent Register are invalid against persons who have acquired in good faith the rights to the patent.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.