Prima della scadenza del periodo di protezione, l’IPI può ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la data della scadenza e la possibilità di un rinnovo del periodo di protezione. L’IPI può inviare tali comunicazioni anche all’estero.
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4481).
The IPI may remind the right holder entered in the Register, or their representative, about the date of expiry and the possibility of renewal before the expiry of the period of protection. The IPI may also send such notifications abroad.
27 Amended by No I of the O of 18 Oct. 2006, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 4481).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.