1 Se la Camera arbitrale ritiene che una tariffa o singole disposizioni tariffali non siano atte ad essere approvate, essa offre alla società di gestione la possibilità di modificare i propri progetti di tariffa prima di adottare una decisione, in modo da rendere possibile l’approvazione.
2 Qualora la società di gestione non si avvalesse di tale possibilità, la Camera arbitrale può operare le necessarie modifiche di moto proprio (art. 59 cpv. 2 LDA).
1 If the Arbitration Board finds that a tariff or individual provisions of a tariff cannot be approved, it shall give the collective rights management organisation the opportunity to amend its tariff proposal before a decision is made so that it may be approved.
2 If the collective rights management organisation does not use this opportunity, the Arbitration Board may make the necessary modifications itself (Art. 59 para. 2 CopA).
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