1 Le società di gestione che esercitano la propria attività nello stesso settore devono fissare, secondo principi uniformi, una tariffa comune per ogni tipo di utilizzazione d’opere o di prestazione di artista interprete, nonché designare una di loro come organo comune per l’incasso.
2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari per disciplinare la loro collaborazione.
1 Where more than one collective rights management organisation operates in the same field of use, they shall draw up a joint tariff applying uniform principles for use of the same works or performances and shall designate one of their number as the joint office for payment.
2 The Federal Council may enact further provisions concerning their collaboration.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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