1 Le società di gestione esercitano la propria attività secondo i principi di un’amministrazione sana ed economica.
2 Sono obbligate ad adempiere le loro funzioni secondo regole fisse e nel rispetto della parità di trattamento.
3 Non possono avere fine di lucro.
4 Nella misura del possibile concludono contratti di reciprocità con società di gestione estere.
1 The collective rights management organisations are required to conduct their business in accordance with proper business management principles.
2 They administer the rights in accordance with set rules and with the principle of equal treatment.
3 They may not aim to make a profit.
4 They shall conclude, wherever possible, reciprocal agreements with foreign collective rights management organisations.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.