1 Sono opere di seconda mano le creazioni dell’ingegno di carattere originale, ideate utilizzando una o più opere preesistenti in modo tale che resti riconoscibile il loro carattere originale.
2 Sono in particolare opere di seconda mano le traduzioni, gli adattamenti audiovisivi e gli altri adattamenti.
3 Le opere di seconda mano sono protette in quanto tali.
4 È salva la protezione delle opere utilizzate.
1 Derivative works are intellectual creations with individual character that are based upon pre-existing works, whereby the individual character of the latter remains identifiable.
2 Such works include, in particular, translations as well as audio-visual and other adaptations.
3 Derivative works are protected as works in their own right.
4 The protection of the works used in the derivative work remains reserved.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.