1 Per assicurare la conservazione di un’opera, è lecito allestirne una copia. Un esemplare dev’essere depositato in un archivio non accessibile al pubblico e designato come esemplare d’archivio.
1bis Le biblioteche, gli istituti d’insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi, pubblici o accessibili al pubblico, possono allestire gli esemplari d’opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali riproduzioni non perseguano uno scopo economico o commerciale.17
2 La persona che ha il diritto di usare un programma per computer può farne una copia di sicurezza; non sono ammesse deroghe per contratto a tale facoltà.
17 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).
1 One copy of a work may be made in order to ensure its preservation. The original or the copy must be stored in an archive not accessible to the general public and be marked as the archive copy.
1bis Public and publicly accessible libraries, educational institutions, museums and archives may make those copies of the works required to secure and preserve their collections insofar as these copies are not made for financial or commercial gain.16
2 Any person entitled to use a computer program may make one backup copy thereof; this right may not be waived by contract.
16 Inserted by No 1 of the FA of 5 Oct. 2007 (AS 2008 2421; BBl 2006 3389). Amended by No I of the FA of 27 Sept. 2019, in force since 1 April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.