1 Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito.
2 Non è dovuto alcun compenso per:
3 I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.).
4 Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l’articolo 10 capoverso 3.
1 Any person who rents or otherwise makes available for a fee copies of literary or artistic works owes remuneration to the author.
2 No obligation to pay remuneration exists for:
3 Claims for remuneration may only be asserted by the approved collective rights management organisations (Art. 40 and seq.).
4 This Article does not apply to computer programs. The exclusive right under Article 10 paragraph 3 remains reserved.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.