1 Le disposizioni sulla protezione dalle disdette in materia di locazione e affitti di locali di abitazione e commerciali sono applicabili alle locazioni e agli affitti per i quali è data la disdetta dopo l’entrata in vigore della presente legge.
2 Se tuttavia la disdetta per una locazione o un affitto è stata data prima dell’entrata in vigore della presente legge ma con effetto posteriore all’entrata in vigore, i termini per contestarla e per presentare la richiesta di protrazione (art. 273) decorrono dall’entrata in vigore della legge.
1 This Act is subject to an optional referendum.
2 The Federal Council shall determine the commencement date.
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