Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 964l C. Relazione

1 L’organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull’osservanza degli obblighi di diligenza.

2 La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.

3 L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:

1.
sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
2.
sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.

4 L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conserva-zione delle relazioni.

5 Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese che hanno redatto una siffatta relazione non sono tenute a presentarne una propria concernente tali prodotti e servizi.

Art. 965 A. Definition of negotiable security

A negotiable security is any instrument to which a right attaches in such a manner that it may not be exercised or transferred to another without the instrument.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.