Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 964d A. Principio

1 Le imprese soggette per legge alla revisione ordinaria e attive, direttamente o per il tramite di un’impresa da loro controllata, nell’industria estrattiva di minerali, petrolio o gas naturale o nello sfruttamento di foreste primarie devono presentare ogni anno una relazione sui pagamenti a favore di enti statali.797

2 Se è tenuta ad allestire un conto annuale consolidato, l’impresa deve redigere una relazione consolidata sui pagamenti a favore di enti statali (relazione consolidata sui pagamenti); questa relazione sostituisce le relazioni delle singole società del gruppo.

3 Un’impresa con sede in Svizzera inclusa nella relazione consolidata sui pagamenti allestita da lei stessa o da un’altra impresa con sede all’estero conformemente alle norme svizzere o a norme equivalenti, non è tenuta a redigere una relazione separata sui pagamenti a favore di enti statali. Nell’allegato del conto annuale deve però indicare l’impresa nella cui relazione è inclusa e pubblicare tale relazione.

4 L’industria estrattiva comprende tutte le attività dell’impresa nei settori della ricerca, della prospezione, della scoperta, dello sfruttamento e dell’estrazione di minerali, petrolio, gas naturale e dello sfruttamento di foreste primarie.

5 Per enti statali si intendono le autorità nazionali, regionali o comunali di un Paese terzo, comprese le amministrazioni e le imprese controllate da tali autorità.

797 La correzione della CdR dell’AF del 21 nov. 2023, pubblicata il 9 feb. 2023, concerne soltanto il testo francese (RU 2023 62).

Art. 964e B. Forms of payment

1 The payments made to state bodies may comprise payments in cash or kind. They include in particular the following forms of payment:

1.
payments for production rights;
2.
taxes on production, the revenues or profits of companies, excluding value added or sales taxes and other taxes on consumption;
3.
user charges;
4.
dividends, with the exception of dividends paid to a state body as a member of the company, provided these are paid to the state body under the same conditions as to the other company members;
5.
signing, discovery and production bonuses;
6.
licence, rental and access fees or other considerations for permits or concessions;
7.
payments for improvements to the infrastructure.

2 In the case of a payment in kind, the subject matter, value, method of valuation and if applicable the extent must be indicated.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.