1 Le imprese soggette per legge alla revisione ordinaria e attive, direttamente o per il tramite di un’impresa da loro controllata, nell’industria estrattiva di minerali, petrolio o gas naturale o nello sfruttamento di foreste primarie devono presentare ogni anno una relazione sui pagamenti a favore di enti statali.797
2 Se è tenuta ad allestire un conto annuale consolidato, l’impresa deve redigere una relazione consolidata sui pagamenti a favore di enti statali (relazione consolidata sui pagamenti); questa relazione sostituisce le relazioni delle singole società del gruppo.
3 Un’impresa con sede in Svizzera inclusa nella relazione consolidata sui pagamenti allestita da lei stessa o da un’altra impresa con sede all’estero conformemente alle norme svizzere o a norme equivalenti, non è tenuta a redigere una relazione separata sui pagamenti a favore di enti statali. Nell’allegato del conto annuale deve però indicare l’impresa nella cui relazione è inclusa e pubblicare tale relazione.
4 L’industria estrattiva comprende tutte le attività dell’impresa nei settori della ricerca, della prospezione, della scoperta, dello sfruttamento e dell’estrazione di minerali, petrolio, gas naturale e dello sfruttamento di foreste primarie.
5 Per enti statali si intendono le autorità nazionali, regionali o comunali di un Paese terzo, comprese le amministrazioni e le imprese controllate da tali autorità.
797 La correzione della CdR dell’AF del 21 nov. 2023, pubblicata il 9 feb. 2023, concerne soltanto il testo francese (RU 2023 62).
1 The payments made to state bodies may comprise payments in cash or kind. They include in particular the following forms of payment:
2 In the case of a payment in kind, the subject matter, value, method of valuation and if applicable the extent must be indicated.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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