Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 964b B. Scopo e contenuto della relazione

1 La relazione sugli aspetti extrafinanziari fornisce ragguagli sulle questioni ambientali, in particolare sugli obiettivi in materia di emissioni di CO2, sugli aspetti sociali e quelli inerenti al personale, sul rispetto dei diritti dell’uomo e sulla lotta alla corruzione. Contiene inoltre le informazioni necessarie alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività sugli aspetti summenzionati.

2 La relazione contiene in particolare:

1.
una descrizione del modello aziendale;
2.
una descrizione delle politiche applicate dall’impresa in merito agli aspetti di cui al capoverso 1, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
3.
una presentazione delle misure adottate per attuare tali politiche e una valutazione dell’impatto di tali misure;
4.
una descrizione dei principali rischi connessi agli aspetti di cui al capoverso 1, nonché le relative modalità di gestione adottate dall’impresa; sono determinanti i rischi:
a.
legati all’attività dell’impresa,
b.
legati ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali, ove opportuno e proporzionato;
5.
gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l’attività del gruppo con riferimento agli aspetti di cui al capoverso 1.

3 Se la relazione si basa su standard nazionali, unionali o internazionali, quali in particolare le Linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), lo standard applicato dev’esservi specificato. Nell’applicare tali standard occorre garantire il pieno rispetto del presente articolo. Se necessario è presentata una relazione aggiuntiva.

4 Se l’impresa controlla, da sola o unitamente ad altre imprese, una o più imprese svizzere o estere, la relazione informa in merito a tutte le imprese.

5 L’impresa che non applica politiche riguardo a uno o più degli aspetti di cui al capoverso 1 fornisce nell’ambito della relazione una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

6 La relazione è redatta in una delle lingue nazionali o in inglese.

Art. 964c C. Approval, publication, keeping and retaining

1 The report on non-financial matters requires the approval and signature of the supreme management or governing body and the approval of the governing body responsible for approving the annual accounts.

2 The supreme management or governing body shall ensure that the report:

1.
is published online immediately following approval;
2.
remains publicly accessible for at least ten years.

3 Article 958f applies by analogy to keeping and retaining the reports.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.