1 Le decisioni degli uffici del registro di commercio sono impugnabili entro 30 giorni dalla loro notifica.
2 Ogni Cantone designa un tribunale superiore come unica autorità giudiziaria di ricorso.
3 Le autorità giudiziarie cantonali comunicano senza indugio le loro decisioni all’ufficio del registro di commercio e le notificano all’autorità federale di alta vigilanza.
The Federal Council shall issue regulations on:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.