1 Il debitore può ritirare la cosa depositata finché il creditore non abbia dichiarato di accettarla, o il deposito non abbia avuto per conseguenza l’estinzione di un diritto di pegno.
2 Col ritiro del deposito rinasce il credito con tutti i suoi accessori.
1 The obligor is entitled to take back the object deposited providing the obligee has not declared that he accepts it or providing the deposit has not had the effect of redeeming a pledge.
2 As soon as the object is taken back, the claim and all accessory rights become effective again.
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