Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 929 I. Principi

1 Le iscrizioni contenute nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico.

2 L’iscrizione nel registro di commercio si fonda su una notificazione. I fatti da iscrivere devono essere documentati.

3 Le iscrizioni possono fondarsi anche su una sentenza o una decisione di un’autorità giudiziaria o amministrativa oppure possono essere effettuate d’ufficio.

Art. 930 II. Business identification number

The legal entities entered in the commercial register registered are assigned a business identification number in accordance with the Federal Act of 18 June 2010757 on the Business Identification Number.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.