Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 846 B. Esclusione

1 Lo statuto può stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso.

2 Inoltre un socio può sempre essere escluso per motivi gravi.

3 L’esclusione è deliberata dall’assemblea generale. Lo statuto può attribuire siffatta competenza all’amministrazione, nel qual caso il socio escluso ha il diritto di ricorrere all’assemblea generale. Il socio escluso ha la facoltà di contestare l’esclusione davanti al giudice entro il termine di tre mesi.

4 Esso può essere tenuto al pagamento di un’equa indennità alle stesse condizioni che in caso di libero recesso.

Art. 847 C. Death of a member

1 Membership shall lapse on the death of the member.

2 However, the articles of association may stipulate that the member’s heirs automatically become members of the cooperative.

3 Further, the articles of association may stipulate that the heirs or one of two or more heirs must, on written request, be recognised as member in place of the deceased member.

4 The community of heirs must appoint a joint representative to act as a member of the cooperative.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.