1 I soci esercitano in comune la gestione della società. Lo statuto può disciplinare altrimenti la gestione.
2 Soltanto persone fisiche possono essere designate quali gerenti. La persona giuridica o la società commerciale che partecipa alla società designa se del caso una persona fisica incaricata di esercitare tale funzione in sua vece. Lo statuto può subordinare tale designazione all’approvazione dell’assemblea dei soci.
3 Se la società ha più gerenti, l’assemblea dei soci deve regolamentare la presidenza.
4 Se la società ha più gerenti, questi decidono a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante. Lo statuto può disciplinare altrimenti le deliberazioni dei gerenti.
1 The managing directors shall be responsible for all matters not assigned by law or the articles of association to the members’ general meeting.
2 Subject to the reservation of the following provisions, the managing directors shall have the following inalienable and irrevocable duties:
3 The chair of the executive board or if applicable the sole managing director has the following duties:
689 Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).
690 Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).
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