Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 805 II. Convocazione e svolgimento

1 L’assemblea dei soci è convocata dai gerenti e, quando occorra, dall’ufficio di revisione. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori.

2 L’assemblea ordinaria si svolge ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. Le assemblee straordinarie sono convocate in conformità dello statuto e ogniqualvolta sia necessario.

3 L’assemblea dei soci è convocata almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Lo statuto può prorogare questo termine o abbreviarlo sino a dieci giorni. È fatta salva la possibilità di una riunione di tutti i soci.

4 ...685

5 Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l’assemblea generale si applicano per analogia:

1.
alla convocazione;
2.686
al diritto di convocazione, al diritto di chiedere l’iscrizione di oggetti all’ordine del giorno e al diritto di proposta dei soci;
2bis.687
al luogo di riunione e all’impiego di mezzi di comunicazione elettronici;
3.
agli oggetti in deliberazione;
4.
alle proposte;
5.688
alla riunione di tutti i soci e all’approvazione di una proposta;
6.
alle misure preparatorie;
7.
al processo verbale;
8.
alla rappresentanza dei soci;
9.
alla partecipazione abusiva.

685 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

686 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

687 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

688 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 806 1. Determination

1 The right to vote of company members shall be determined by the nominal value of their capital contributions. Each company member shall have at least one vote. The articles of association may limit the number of votes allocated to the owner of several capital contributions.

2 The articles of association may specify that right to vote are not dependent on nominal value with the result that each capital contribution carries one vote. In this case, the capital contributions with the lowest nominal value must be worth at least one tenth of the nominal value of the other capital contributions.

3 The determination of the right to vote according to the number of capital contributions does not apply to:

1.
the appointment of the members of the external auditor;
2.
the appointment of experts to inspect management practices or individual parts thereof;
3.
the resolution on raising a liability action.


 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.