1 Chi mediante concorso o manifesto offre pubblicamente per una data prestazione una ricompensa, deve corrispondere la stessa conformemente alla offerta.
2 Se recede prima che la prestazione sia avvenuta, egli deve corrispondere, a coloro che furono in buona fede indotti dalla pubblicazione a fare delle spese, una indennità fino al massimo della ricompensa offerta, in quanto non provi che essi non avrebbero potuto effettuare la prestazione.
1 A person who publicly promises remuneration or a reward in exchange for the performance of an act must pay in accordance with his promise.
2 If he withdraws his promise before performance has been made, he must reimburse any person incurring expenditure in good faith on account of the promise up to the maximum amount promised unless he can prove that such person could not have provided the performance in question.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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