Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 781 L. Aumento del capitale sociale

1 L’assemblea dei soci può deliberare l’aumento del capitale sociale.

2 L’aumento è eseguito dai gerenti.

3 La sottoscrizione delle quote sociali e i conferimenti sono retti dalle disposizioni concernenti la costituzione della società. Il rinvio ai diritti e agli obblighi statutari non è necessario se il sottoscrittore è già socio. Alla scheda di sottoscrizione si applicano inoltre per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l’aumento del capitale azionario. L’offerta pubblica di sottoscrizione delle quote sociali è esclusa.669

4 L’aumento del capitale sociale dev’essere notificato per l’iscrizione nel registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea dei soci; in caso contrario la deliberazione decade.670

5 Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l’aumento ordinario del capitale azionario si applicano per analogia:

1.
alla forma e al contenuto della deliberazione dell’assemblea dei soci;
2.
al diritto di opzione dei soci;
3.
all’aumento del capitale sociale mediante capitale proprio;
4.
alla relazione sull’aumento del capitale e all’attestazione di verifica;
5.
alla modifica dello statuto e agli accertamenti dei gerenti;
6.
all’iscrizione dell’aumento del capitale sociale nel registro di commercio e alla nullità dei titoli emessi prima dell’iscrizione.

669 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849).

670 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 782 M. Reduction of the nominal capital

1 The members’ general meeting may resolve to reduce the nominal capital.

2 The nominal capital may be reduced to less than 20 000 francs provided it is at the same time increased again at least to this amount.668

3 In order to eliminate a deficit balance caused by losses, the nominal capital may be reduced only if the company members have paid the additional financial contributions provided for in the articles of association in full.

4 In addition, the relevant regulations on the reduction of the capital of a company limited by shares apply.

668 Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.