Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 735c I. Nella società

Le seguenti retribuzioni di membri attuali ed ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo o di persone loro vicine sono vietate:

1.
le indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto; non sono considerate indennità di partenza le retribuzioni dovute fino alla fine del contratto;
2.
le indennità per un divieto di concorrenza che superano la media delle retribuzioni dei tre ultimi esercizi o quelle per un divieto di concorrenza che non è giustificato dall’uso commerciale;
3.
le retribuzioni non usuali sul mercato per un’attività precedentemente svolta in veste di organo della società;
4.
le indennità d’assunzione che non compensano uno svantaggio finanziario comprovabile;
5.
le retribuzioni anticipate;
6.
le provvigioni per l’assunzione o il trasferimento di imprese o parti d’impresa;
7.
i mutui, i crediti e le prestazioni previdenziali al di fuori della previdenza professionale e le retribuzioni in funzione del risultato i cui principi non sono previsti dallo statuto;
8.
l’attribuzione di titoli di partecipazione, diritti di conversione e di opzione i cui principi non sono previsti nello statuto.

Art. 735d II. In the group

Remuneration for members of the board of directors, the executive board and the board of advisors or their close associates for activities in undertakings controlled by the company is not permitted, provided the remuneration:

1.
would not be permitted if it were paid directly by the company;
2.
is not provided for in the articles of association of the company; or
3.
has not been approved by the general meeting of the company.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.