Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 727 1. Revisione ordinaria

1 Le seguenti società fanno verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo:

1.
società con azioni quotate in borsa; sono considerate tali le società:
a.
i cui titoli di partecipazione sono quotati in borsa,
b.
che sono debitrici di un prestito in obbligazioni,
c.
che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d’affari al conto di gruppo di una società secondo la lettera a o b;
2.606
società che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei valori seguenti:
a.
somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
b.
cifra dʼaffari di 40 milioni di franchi,
c.
250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;
3.
società obbligate ad allestire un conto di gruppo.

1bis Se i conti non sono redatti in franchi, la somma di bilancio e la cifra d’affari secondo il capoverso 1 numero 2 sono stabiliti rispettivamente in base al corso di conversione alla data di chiusura del bilancio e al corso medio annuale.607

2 Si procede a una revisione ordinaria anche quando azionisti rappresentanti insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario lo chiedono.

3 Se la legge non la esige, la revisione ordinaria del conto annuale può essere prevista nello statuto o decisa dall’assemblea generale.

606 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Norme sulla revisione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5863; FF 2008 1321). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

607 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 727a 2. Limited audit

1 If the requirements for an ordinary audit are not met, the company must have its annual accounts reviewed by an external auditor in a limited audit.

2 With the consent of all the shareholders, a limited audit may be dispensed with if the company does not have more than ten full-time employees on annual average.

3 The board of directors may request the shareholders in writing for their consent. It may set a period of at least 20 days for reply and give notice that failure to reply will be regarded as consent.

4 If the shareholders have dispensed with a limited audit, this also applies for subsequent years. Any shareholder has however the right, at the latest 10 days before the general meeting, to request a limited audit. In such an event, the general meeting must appoint the external auditor.

5 The board of directors shall amend the articles of association to the extent required and apply to the commercial register for the deletion or the registration of the external auditor.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.