1 Il consiglio d’amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d’organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società.
2 Il consiglio d’amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori).
3 Almeno un amministratore dev’essere autorizzato a rappresentare la società.
4 La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro del consiglio d’amministrazione o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all’elenco di cui all’articolo 697l, sempre che l’elenco non sia tenuto da un intermediario finanziario.590
589 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).
590 Introdotto dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 12 dic. 2015 concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
1 The persons with authority to represent the company may carry out any legal acts on behalf of the company that are consistent with the company’s objects.
2 Any restriction of such authority shall have no effect against bona fide third parties; any provisions governing exclusive representation of the principal place of business or a branch office or governing joint representation of the company that are entered in the commercial register are exceptions to this rule.
587 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733, BBl 1983 II 745).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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