1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.
2 Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione.
587 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).
1 The members of the board of directors and the executive board shall inform the board of directors immediately and comprehensively of any conflicts of interest affecting them.
2 The board of directors shall take the measures required to safeguard the company’s interests.
584 Inserted by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).
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