1 L’invio di una cosa non ordinata non è una proposta.
2 Il destinatario non è obbligato a rinviare o a conservare la cosa.
3 Se l’invio di una cosa non ordinata è manifestamente dovuto a un errore, il destinatario deve informarne il mittente.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846; FF 1986 II 231).
1 The sending of unsolicited goods does not constitute an offer.
2 The recipient is not obliged to return or keep such goods.
3 Where unsolicited goods have obviously been sent in error, the recipient must inform the sender.
2 Inserted by No I of the FA of 5 Oct. 1990, in force since 1 July 1991 (AS 1991 846; BBl 1986 II 354).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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