Il debitore non è tenuto ad adempiere personalmente l’obbligazione, se non quando la considerazione della sua persona influisca sulla prestazione.
An obligor is not obliged to discharge his obligation in person unless so required by the obligee.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.