Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 653g c. Modificazione dello statuto e accertamenti del consiglio d’amministrazione

1 Ricevuta l’attestazione di verifica, il consiglio d’amministrazione modifica lo statuto e accerta:

1.
il numero, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse;
2.
se del caso, i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;
3.
lo stato del capitale azionario e del capitale condizionale alla fine dell’esercizio annuale o al momento della verifica;
4.
che i singoli documenti su cui si fonda l’aumento del capitale gli sono stati esibiti.

2 Se lo statuto prevede un margine di variazione del capitale, il consiglio d’amministrazione modifica lo statuto adeguando il limite superiore e inferiore del margine di variazione in funzione dell’aumento del capitale azionario, sempre che l’aumento non si basi sull’autorizzazione data al consiglio d’amministrazione di aumentare il capitale con capitale condizionale.

3 La decisione relativa alla modificazione dello statuto e gli accertamenti devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda l’aumento del capitale e attesta che questi gli sono stati esibiti. Tali documenti devono essere acclusi all’atto pubblico.

389 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 653h c. Amendment of the articles of association and statements of the board of directors

390 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). Repealed by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), with effect from 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.