1 La società acquista la personalità giuridica soltanto con l’iscrizione nel registro di commercio.
2 La società acquista la personalità con l’iscrizione, anche se non si verificano le condizioni di questa.
3 Tuttavia, se, all’atto della costituzione, furono violate disposizioni legali o statutarie sì da porre in grave pericolo o da ledere gravemente gli interessi di creditori o di azionisti, il giudice può, ad istanza d’uno di questi creditori o azionisti, pronunciare lo scioglimento della società. ...339
4 L’azione si estingue se non è proposta al più tardi entro tre mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
339 Per. abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
1 A person acting in the name of the company prior to entry in the commercial register is liable personally and jointly and severally for his actions.
2 Where such obligations were incurred expressly in the name of the company to be founded and are assumed by the latter within three months of its entry in the commercial register, the persons who contracted them are relieved of liability and only the company is liable.
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